angelofarina ha scritto:La legge italiana è chiara
Come tutto quello che e' scritto in linguaggio naturale, anche la legge e'
soggetta a un certo grado di ambiguita' e va interpretata. Tempo fa mi e'
capitato di sentire un giurista che spiegava che non bisogna applicare la
lettera della legge bensi' la sua ratio (cioe' quello che il legislatore voleva
ottenere). Non ho le conoscenze necessarie per discutere di questo (e neanche la
voglia e il tempo
![[Occhiolino] ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
) pero' ci si dovrebbe rendere facilmente conto che la
questione non e' banale:
https://it.wikipedia.org/wiki/Ratio_legis
https://it.wikipedia.org/wiki/Interpretazione_giuridica
Premesso questo, provo ad offrire una interpretazione diversa dello stesso testo
indicato in precedenza da Angelo:
1-bis. E' consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a
titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso
didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di
lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il
Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'universita' e della
ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti
i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma
Innanzitutto si parla esplicitamente di immagini e musiche, non di qualsiasi
opera protetta da diritti d'autore. Il riferimento specifico ad immagini
potrebbe far pensare che il legislatore intendesse riferirsi a fotografie,
disegni, riproduzioni di quadri e non un documento in pdf composto da scansioni
di pagine. Un manuale di officina e' un'opera che comprende si' immagini, ma
anche diagrammi, schemi, tabelle e testi che, anche se riprodotta come serie di
immagini, non per questo diventa automagicamente un'immagine.
Poi, le espressioni "a bassa risoluzione" o "degradate" hanno un significato
abbastanza chiaro, anche in assenza di un decreto attuativo / regolamento di
attuazione / quant'altro. Una foto di un testo da cui si riesce comunque a
leggere integralmente il testo originale, pur se in un formato con perdite, non
puo' essere ragionevolmente considerata degradata. Una copia di una foto e'
degradata se, messa fianco a fianco con l'originale, mostra una perdita di
dettagli e informazioni significativa.
E ora la questione dell'uso "didattico" (l'uso "scientifico" in un forum come il
nostro mi sembra, se non del tutto indifendibile, almeno molto piu'
discutibile): nel momento in cui si dovesse discutere di caratteristiche di viti
e bulloni e di come varia la coppia di serraggio in funzione dei materiali e
delle dimensioni della vite, allora la pubblicazione di una pagina di un manuale
di officina con l'indicazione delle coppie di serraggio, a sostegno di una
argomentazione, e' abbastanza chiaramente un uso didattico. Meno ovvio e' il
caso della pubblicazione della stessa pagina in risposta alla domanda "Qualcuno
conosce la coppia di serraggio del perno ruota della moto X?" Inoltre puo'
essere che il legislatore intendesse un uso all'interno di una struttura
istituzionalmente dedicata alla didattica, e questo si accorda con il
riferimento al Ministro della pubblica istruzione. Inoltre, non tutte le
attivita' di manutenzione possono essere effettuate dal proprietario del mezzo,
ma richiedono l'intervento di una impresa autorizzata:
art. 6 Legge 5 febbraio 1992, n. 122 ha scritto:[center]Art. 6.[/center]Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a
motore
1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore
di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la
riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo
2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta
eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione.
art. 1 comma 2 Legge 5 febbraio 1992, n. 122 ha scritto:2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di
sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche
particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,
nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore,
di impianti e componenti fissi. Non rientrano nell'attivita' di autoriparazione
le attivita' di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del
filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri
liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere
effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela
dall'inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonche' l'attivita'
di commercio di veicoli.
In molti casi, quindi, pubblicare il manuale di officina non solo non puo' avere
un uso didattico ma e' propedeutico a una violazione di questa legge.
Citiamo quindi l'art. 1 della legge sul diritto d'autore (questo articolo, a
differenza del recente 1bis citato sopra, risale alla formulazione originaria,
dei tempi di Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volonta' della
nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia, e approvato dal Senato e
la Camera dei Fasci e delle Corporazioni):
art. 70 comma 1 Legge 22 aprile 1941, n. 633 ha scritto:1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e
la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o
di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche' non costituiscano
concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di
insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per
finalita' illustrative e per fini non commerciali
In ogni caso si parla di citazione di parti di opere, non della riproduzione
integrale delle opere stesse. Quindi al massimo si potrebbe, ignorando quando
detto sopra, pubblicare alcune pagine del manuale, ma non certo il manuale per
intero.
Tutto 'sto micidiale sproloquio per dire che non e' cosi' ovvio che la
pubblicazione di manuali di officina in un forum sia legale, anche se credo che
in pratica sia esente da rischi (nel senso che ben difficilmente qualcuno verra'
mai a chiedercene conto). Del resto, anche circolare senza targa non espone a
grossi rischi in molte zone d'Italia, ma e' comunque chiaramente illegale.