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Dalle agili 125 alle performanti 450 racing sino alle imponenti bicilindriche, le moto da enduro, purchè guidate con giudizio, possono essere godute anche come mezzi da escursionismo. Il loro limite e' la altezza da terra, che spaventa i guidatori non altissimi, rendendo difficile cavarsi d'impaccio con il classico pedatone salvifico...
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Messaggio da carlo » lun 22 mag, 2017 5:47 pm

angelofarina ha scritto:Circolare senza targa e' una multa veniale, sugli 80 euro, e senza perdita di punti, ne'
ritiro carta circolazione
Uhm, dovrebbe essere un po' peggio di cosi':
Art. 100 CdS ha scritto:[...]
2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di
immatricolazione.
[...]
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335.
[...]
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa
accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni
di cui al commi 11
e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi
, salvo nei
casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
[...]
Quindi, multa di 84 euro piu' tre mesi di fermo amministrativo. Con targhino,
targa legata allo zaino, targa scritta a mano su foglio di carta o cartone e
varianti sul tema, credo che si debba far riferimento al comma 9 dello stesso
articolo:
9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:

a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;

b) la collocazione e le modalità di installazione;

c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di
leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
ma le conseguenze sono le stesse della targa mancante (comma 15). Se il targhino
e' una fotocopia della targa originale, compreso simbolo della Repubblica,
allora c'e' il problema della falsificazione segnalato da Angelo. A quanto
capisco, basta eliminare il simbolo dalla fotocopia per evitare questo problema.
In definitiva, se appena possibile e' meglio circolare con la targa originale.

Opinione (sottolineo opinione) personale: nei passaggi piu' estremi dove il
rischio di danneggiare o perdere la targa e' significativo, o con moto da trial
dove montare la targa e' un'impresa (e anche priva di senso, per un uso
trialistico puro) secondo me e' sempre meglio mostrare in qualche modo la targa
o una sua copia, il piu' possibile leggibile, per dimostrare che non si ha
l'intenzione di non voler essere identificati (che, a buon senso, dovrebbe avere
conseguenze penali). Se hai il portatarga rotto si puo' affermare in modo
credibile che si e' appena rotto e quindi non hai intenzione di circolare senza
targa per evitare di essere identificato se non ti fermi a un controllo della
Forestale, se la targa e' semplicemente non montata le cose ovviamente cambiano.
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Messaggio da angelofarina » mer 24 mag, 2017 11:31 pm

Il trucco e' questo:

Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.

2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere alla Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.

3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.

4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente della Direzione generale della M.C.T.C. una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.

5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.


In pratica, quando si viene fermati senza targa, basta osservare che la si e' smarrita la mattina stessa, non essendo stati capaci di ritrovarla nel casino che c'e' in garage (cosa nel mio caso assolutamente vera e verificabile). Scatta la multa, ma non le sanzioni accessorie che hai citato... A quel punto ovviamente uno torna a casa e si da' da fare il dovuto, ed il giorno dopo la ritrova...
Se poi uno vuole anche evitare la multa, allora, dopo non essere riusciti a trovare la targa nel garage, uno si fa la classica targa provvisoria di cartone o di plastica bianca, e con quella si e' in regola sino a sera, perche' la denuncia di smarrimento va fatta entro 48h...

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Messaggio da angelofarina » mer 24 mag, 2017 11:40 pm

Merita anche di essere riportato con maggiore etensione il contenuto dell-art. 100, citato da Carlo, che parla non della circolazione senza traga (che e' l-art. 102), ma dell-uso dle traghino fotocpiato. Infatti:

Art. 100

....

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

....

12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 ad euro 7.953 (4).

13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 99. (4)

14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4) (6)


Quindi, girando senza targa la multa e' da 84 a 335 euro, senza ricadute penali e senza sanzioni accessorie, mentre chi gira col targhino fotocopiato si prende una multa da 1.988 a 7.953 euro, con in piu' il fermo amministrativo del veicolo, che si trasforma in confisca se l'infrazione viene reiterata...

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Messaggio da angelofarina » mer 24 mag, 2017 11:45 pm

Detto tutto questo, giusto per fare chiarezza, io giro solo con moto che montano la targa originale, con portatarga omologati, luci e catadiottro omologati, etc...
E consiglio tutti voi di fare altrettanto, anziche' mettervi a giocare con le demenziali contraddizioni che l'italico legislatore ha negli anni creato, modificando a piu' riprese il Codice della Strada...

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Messaggio da carlo » gio 25 mag, 2017 3:08 pm

angelofarina ha scritto:Quindi, girando senza targa la multa e' da 84 a 335 euro, senza ricadute penali e senza
sanzioni accessorie
Scusa Angelo, ma se stai circolando senza targa allora stai violando il comma 2
dell'articolo 100, sanzionato in base al comma 11, per il quale sono previste le
sanzioni accessorie definite nel comma 15. Direi quindi che il fermo
amministrativo c'e' anche se circoli senza targa, almeno in base a questo
articolo. Poi se dichiari di aver smarrito la targa siamo nel campo di
applicazione dell'articolo 102, ma in base ai commi 2 e 3, puoi circolare con
una targa provvisoria solo dopo la presentazione della denuncia. Mi aspetto che,
in pratica, non ti facciano storie se dici che stai andando a fare la denuncia,
ma potrebbero non essere altrettanto comprensivi se ti fermano durante un giro e
gli racconti che saresti andato a sporgere denuncia a fine giro (hai 48 ore di
tempo, ma non si afferma esplicitamente che in quelle 48 ore puoi circolare
senza conseguenze).

Sulle conseguenze penali della circolazione senza targa non ho trovato nessun
riferimento certo; ho solo qualche ricordo di vecchie discussioni, ma la logica
era che, nel caso la rimozione della targa fosse effettuata con lo scopo di
occultare l'identita', allora l'aspetto penale c'e, eccome. Io trovo questa
argomentazione convincente ma, ripeto, non ho nessuna conferma della cosa.
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Messaggio da angelofarina » ven 26 mag, 2017 11:02 am

Se stai circolando VOLUTAMENTE senza targa allora violi l'art. 100, ed hai ragione, scattano le sanzioni accessorie.
Se invece hai SMARRITO la targa, scatta l'art.102. La mancata esposizione della targa provvisoria determina la sanzione pecuniaria (identica a quella dell'art.100), ma NON ci sono le sanzioni accessorie.
E' ovvio come la scelta di quale articolo applicare spetti all'agente verbalizzatore, ma conta anche molto come ci comportiamo noi...
Come vi dicevo, il quadro legislativo e' confuso e pasticciato, classico esempio di "leggi all'italiana".
Meglio non impelagarsi in questioni del genere, per cui io monto la targa originale, e fine del problema!
Il mio messaggio, comunque era quello di NON USARE MAI I TARGHINI FOTOCOPIATI perche' la multa e' assai salata, le sanzioni accessorie scattano con certezza, e ci si prende anche una bella denuncia per reato penale di falsificazione di documenti...
La soluzione corretta, prevista dal Codice, quando non si trova la targa originale, e' quella di fare "a mano" una targa provvisoria su pannello bianco.

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Messaggio da Hunter » ven 26 mag, 2017 11:46 am

Capo, la me se scepada, l'è burlada giò, ma l'ho trouvada istess. Che cuu che g'hoo avuu, nè. Quand rivi a caa la tachi su amood.

Questo sarebbe il mio approccio, possibilmente rigorosamente in dialetto milanese, magari fermandomi io prima di essere fermato.

Magari con la targa opportunamente legata allo zaino. Insomma farei il tentativo di comunicare che la cosa è accaduta in giornata e contro la mia volontà.

Anche se non mi succederà mai, cercherò sempre di andare in giro come previsto dalla legge.

Per chi il milanese non lo mastica, traduco, Capo, sie è rotta, mi è caduta. ma l'ho ritrovata, Che fortuna (culo) che ho avuto, vero!?! quando arrivo a casa la rimonto come si deve.
Best Regards,
Stefano
Multi .... un quaicos anca mi.

Aioò, Dimonios, Avanti forza Paris.

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