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Misso
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Messaggio da Misso » lun 08 ott, 2012 6:32 pm

In Italia per il trasporto moto non sono omologati per le autovetture (solo bici). Da qual che ricordo, possono installare qualcosa del genere al momento della prima immatricolazione, solo i camper.

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bebeking
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Messaggio da bebeking » lun 08 ott, 2012 7:01 pm

:?
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max37
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Messaggio da max37 » lun 08 ott, 2012 7:08 pm

i camper possono farlo anche dopo, mio padre lo ha fatto omologare un paio di anni dopo aver preso il camper
Max37

http://www.tecnicamotori.it/

La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.

Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.

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Messaggio da bebeking » mar 09 ott, 2012 12:57 pm

max37 ha scritto:i camper possono farlo anche dopo, mio padre lo ha fatto omologare un paio di anni dopo aver preso il camper
mi sembrava strano non poterlo far anche dopo...

cmq, questo è quanto mi ha risposto il venditore alle mie domande:

Il portamoto è perfetto ma essendo stato prodotto un po' di anni fa non era previsto il rilascio di "fogli di omologazione" come sono intesi oggi, infatti rilasciavano solo un certificato di lavoro fatto a regola d'arte, comunque sul portamoto sono incisi dei codici di omologazione. Questo a titolo informativo.
Per quanto riguarda la velocità in autostrada, non essendo carrello, ma un appendice, la velocità limite non cambia. Puoi viaggare tranquillamente ai classici 130km/h.

boh? :?
tutto bene finchè non succede nulla... non so...
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Messaggio da Misso » mar 09 ott, 2012 3:31 pm

Quello che intendevo con "...possono installare qualcosa del genere al momento della prima immatricolazione, solo i camper. ..." e' che, se per il tuo camper e' previsto dalla casa costruttrice, devi rifare il collaudo del mezzo perche' devono essere trascritte sul libretto le nuove dimensione della sagoma.
In Italia il porta-moto, non e' come un porta-bici, che lo compri, lo monti, metti un cartello per carichi sporgenti e sei a posto, ma segue delle regole ben precise.

Per chiarire posto un po' di normative e circolari...

CdS, art. 78, comma 2
Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo.
Sono stabilite, altresi', le modalita' per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

Regolamento, art. 236, comma 2
Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
b) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo
e' subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa.
Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilita' di esecuzione della modifica, il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione.
In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.I.C.
IV Direzione Centrale - Div. 43

Prot. n. 1906/4120 - D.C. IV n. B041
Roma, 6 maggio 1999


OGGETTO: Strutture portabici, portasci e portamotocicli applicate posteriormente a sbalzo. Chiarimenti e precisazioni.

A seguito ed a chiarimento di quanto disposto con la precedente circolare 27 novembre 1998, n. B103/MOT D.C. IV, si forniscono le seguenti precisazioni.
L'applicazione della suddetta circolare non ha dato luogo a particolari problemi per quanto concerne le strutture portabiciclette e portasci che, trattandosi di accessori leggeri ed amovibili, si conferma possono essere applicati sull'autovettura e sull'autocaravan senza incorrere nella violazione dell'articolo 78 del codice della strada, in quanto non e' necessario procedere alla loro annotazione sulla carta di circolazione del veicolo.
La presente circolare intende integrare le precedenti disposizioni, al fine di fornire alcuni chiarimenti su taluni aspetti relativi alle strutture destinate al trasporto di ciclomotori e motocicli applicate posteriormente a sbalzo sulle autocaravan.
La formulazione del penultimo capoverso della circolare n. B103/MOT del 1998 ha dato luogo ad interpretazioni eccessivamente restrittive, tali che alcuni uffici provinciali hanno rifiutato l'immatricolazione di autocaravan regolarmente omologate fin dall'origine con una struttura portamotocicli, o non hanno portato a compimento pratiche che erano state accettate in data anteriore a quella di emanazione della circolare.
E' di tutta evidenza che la garanzia di stabilita' e corretta installazione delle strutture in questione non puo' che essere assicurata in sede di omologazione direttamente dal costruttore dell'autocaravan.
E' pertanto consentita l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore in sede di omologazione, di struttura portamotocicli inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria del veicolo.
La installazione successiva all'immatricolazione viene consentita all'unica condizione che il veicolo venga reso uguale alla versione con portamoto omologata dal costruttore dell'autocaravan.

Alla domanda di aggiornamento della carta di circolazione dovra' essere allegata apposita dichiarazione in tal senso da parte del costruttore del veicolo, o di un'officina dal medesimo autorizzata.
La presenza di una struttura portamotocicli deve risultare nella carta di circolazione dell'autocaravan.


-----


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATICI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 01/M368
Roma, 2 gennaio 2003


OGGETTO: Applicazione di strutture portamoto su autocaravan. Ulteriori precisazioni.

Sono pervenute richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione di strutture portamoto su autocaravan gia' in circolazione.
In merito, fermo restando quanto gia' stabilito con la circolare n. 1906/4120 - MOT B041 del 6.5.1999, si ribadisce quanto segue.
L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine.
La visita e prova effettuata dall'Ufficio provinciale del D.T.T., a norma dell'art. 78 del Codice della strada, e' finalizzata a verificare, tra l'altro, che la tara del veicolo, compreso il portamoto, non vari del ± 5% rispetto al valore della tara del veicolo omologato, significando che la verifica della condizione che il veicolo in ordine di marcia non superi la massa complessiva a pieno carico riportata sulla carta di circolazione e' a totale carico dell'utente del veicolo.
Nell'aggiornamento della carta di circolazione deve essere riportato lo stesso valore della tara del veicolo di riferimento gia' omologato con portamoto e la seguente annotazione: "Lunghezza massima con portamoto = mm ..."

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. ing. Amedeo Fumero



Il piu'....

Le strutture portabagagli, omologate secondo la direttiva europea 74/483/CEE, montate posteriormente a sbalzo sugli camper e commercializzate quali "portamoto", hanno ottenuto l'omologazione di strutture portabagagli ai sensi della citata Direttiva, (il cui montaggio non comporta l'aggiornamento della CdC), ma nel momento in cui viene accertato che una struttura omologata come "portabagagli" viene utilizzata per il trasporto di un motoveicolo, la struttura assume le caratteristiche di "portamoto", cioe' di una sporgenza strutturale del veicolo su cui e' installata e per la quale si applicano le disposizioni degli artt. 78 CdS e 236 Reg., la cui violazione comporta il ritiro della carta di circolazione piu' una pena pecuniaria... :shock:

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Messaggio da bebeking » mar 09 ott, 2012 5:07 pm

cmq sia, i ganci traino per l'auto di mia moglia, sono omologato per una portata "verticale" di massimo 75 kg.... :?
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Messaggio da Misso » mar 09 ott, 2012 11:12 pm

Significa che il timone del carrello non puo' gravare sulla palla del gancio di traino dell'autovettura per piu' di 75kg.

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Messaggio da max37 » mer 10 ott, 2012 8:16 pm

solite storie all'italiana, un portabagagli si può montare mentre un portamoto no a parità di peso trasportato, è come sul carrello portamoto che si può solo mettere le moto, non si può per esempio mettere la cassa porta atrezzi e qualche vigile pignolo ha multato l'ignaro automobilista oppure un carrello portacose non può essere utilizzato per le moto ( salvo che tutti lo fanno ) evidentemente le moto sono esseri viventi.

penso non ci sia nessun paese al mondo peggiore dell'italia per le omologazioni
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Messaggio da Misso » mer 10 ott, 2012 8:25 pm

oppure un carrello portacose non può essere utilizzato per le moto
Il carrello portamoto solitamente e' un rimorchio speciale T.A.T.S. (trasposrto attrezzature turistico sportive) e puo' portare solo moto, perche' cosi' viene omologato.
Su un rimorchio generico per trasporto cose la moto la puoi sempre portare purche' rispetti i limiti di carico e ingombro.

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Messaggio da max37 » mer 10 ott, 2012 9:11 pm

la logica direbbe così e generalmente non ti fanno storie ma ti garantisco che è successo che hanno multato uno anche se non ricordo dove l'ho letto
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