apro questo thread per cercare di chiarire una volta per tutte i dubbi riguardo alla circolazione fuoristrada in Piemonte.
Ho cercato di documentarmi il più possibile in proprio ma mi rimangono parecchi buchi... vi espongo le mie considerazioni, sperando che qualcuno più ferrato di me in materia giuridica possa darmi una mano!
Oltre a capire come funziona la legge, vorrei anche avere ben chiare le conseguenze se vengo fermato dalla forestale o chi per essa, sia dal punto di vista “economico” che, eventualmente, da quello penale...
Un’ultima premessa: i ragionamenti che sto cercando di fare presuppongono comunque una moto assolutamente in regola col codice della strada, targata e assicurata.
La legge che norma la circolazione fuoristrada è la legge regionale 2 novembre 1982, n. 32
(http://arianna.consiglioregionale.piemo ... 82032.html)
L'articolo 11 dichiara, fra il resto:
1. Su tutto il territorio regionale e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.
2. Tale divieto e' esteso anche ai sentieri di montagna e alle mulattiere, nonche' alle piste e strade forestali che sono segnalate ai sensi della legge regionale 12 agosto 1981, n. 27
Da come ho capito, la legge regionale 27/1981 è stata sostituita dalla 45/1989 (http://arianna.consiglioregionale.piemo ... 89045.html), dalle mie parti si trovano spesso cartelli di divieto facenti riferimento a questa legge. Dovrebbe comunque non cambiare nulla da una all’altra.
Ricordo di aver letto qui sul forum un post di Angelo Farina in cui veniva spiegato che:
1. nessuna legge regionale può sovrapporsi a una legge statale
2. il codice della strada identifica chiaramente come strade anche sterrati, sentieri e mulattiere
Di conseguenza la circolazione “fuoristrada” dovrebbe essere intesa nel suo significato letterale: al di fuori di ogni tipo di strada. Una multa basata sull’applicazione della legge 32/1982 che contesta la circolazione fuoristrada su di un sentiero dovrebbe quindi essere in contrasto col codice della strada e di conseguenza nulla. Da qui i molti ricorsi vinti.
A questo riguardo ho trovato però una circolare della Regione Piemonte (http://www.regione.piemonte.it/governo/ ... tutamb.pdf) dove si afferma che
“Tale previsione non risulta in contrasto con le previsioni del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), laddove il medesimo, nel fissare le denominazioni stradali e di traffico, definisce il sentiero (o mulattiera o tratturo) come la “strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali” (art. 3, comma 1, numero 48). Diversa è infatti la ratio delle due discipline, poiché il Codice della Strada mira alla tutela della sicurezza delle persone nella circolazione stradale, mentre il divieto previsto dall’art. 11 della l.r. 32/1982 e dall’art. 2, comma 6, della l.r. 45/1989 cura l’interesse pubblico alla salvaguardia dell’ambiente rurale e montano ed all’equilibrio idrogeologico del territorio. La norma statale e la norma regionale non sono quindi tra loro confliggenti in quanto finalizzate alla cura di interessi pubblici diversi.”
È solo un tentativo di confondere le acque o c’è del vero?
Sempre tratto dalla stessa circolare è interessante questo passaggio:
“Si sottolinea inoltre che, con specifico riferimento all’applicazione dei disposti di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’art. 11 della l.r. 32/1982, non vi è necessità di segnalazione del divieto tramite apposita cartellonistica: essendo infatti i divieti stessi generalizzati ed operanti ad esempio su tutte le aree boschive, prative o pascolive del territorio regionale, sarebbe impossibile dotare tali aree di idonea segnalazione. Per quanto riguarda la viabilità agro-silvo-pastorale, si rammenta che il comma 7 dell’art. 2 della l.r. 45/1989 invita comunque a segnalare il divieto di passaggio, a cura del titolare dell'autorizzazione all’apertura di tale viabilità in zona a vincolo idrogeologico, con la posa di un apposito cartello recante gli estremi della legge stessa. In ultimo, si ritiene che, in una logica di maggior informazione ai cittadini e come da prassi già diffusa, appaia opportuna, anche se non indispensabile ai fini della sussistenza del divieto, la posa di eventuali cartelli di divieto ai sensi dell’art. 11 della l.r. 32/1982 in ambiti molto frequentati e in corrispondenza di tracciati vietati al transito in virtù dell’articolo in commento.”
In sostanza, quindi, continuo a non capire se posso o non posso circolare su sterrate e simili!
Ho poi un paio di altre domande:
1. è vero che presentare un ricorso al giudice di pace dal 2014 costa 70 euro anche se si ottiene la ragione e la multa viene tolta? 70 euro per ogni ricorso vinto sarebbero comunque un po’ troppi per i miei gusti!
2. a questo link (http://www.provincia.torino.gov.it/natu ... 2_1982.pdf) sono indicate le varie sanzioni. Minime 56/113 euro, a seconda dei casi. Mi preoccupa non poco però la nota a margine: “misura discrezionale e facoltativa del sequestro amministrativo del mezzo”. Non so esattamente in cosa consista ma non sembra una bella cosa...
3. Ci sono differenze fra essere fermati su di una generica strada sterrata senza cartelli ed essere fermati su di una con cartello di divieto facente riferimento alla 45/1989?
Cosa ne pensate? E come vi regolate voi piemontesi?
Grazie
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