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Circolazione fuoristrada in Piemonte

Le difficolta' che incontra un fuoristradista non sono solo date da fango, gradoni o altre cose che puo' incrociare sul sentiero. Dai problemi di percorribilita' di sterrate e mulattiere alle interazioni con le assicurazioni, c'e' un intero mondo di ostacoli che tutti dobbiamo affrontare. In questo forum raccogliamo le nostre esperienze e cerchiamo di fornire utili indicazioni e consigli su come muoversi nella giungla legale e amministrativa, di far conoscere i nostri diritti e capire come farli valere.
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carlo
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Messaggio da carlo » ven 30 gen, 2015 11:06 pm

angelofarina ha scritto:il problema si pone solo se la strada, nel punto considerato, e' degradata al punto tale che non appare piu' facilmente carrabile, e si e' ridotta ad un "single track". La' dove le due ormaie affiancate sono presenti, la carrabilita' e' ovvia anche senz alcuna carta, e dunque se non ci sono i cartelli di divieto si puo' andare tranquilli...
Sembri dare per scontato che su un sentiero "single track" non e' in alcun modo
consentito il transito di veicoli a motore, cosa che non mi sembra venga detta
in nessun punto del CdS.
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Messaggio da angelofarina » sab 31 gen, 2015 12:25 pm

Ma viene detto dalla Legge Regionale....
Che sulle "strade carrabili" non ha competenza, ma sui sentieri pedonali si...
La famosa sentenza della Cassazione che aveva riconsciuto la non applicabiità della Legge Regionale ligure ai sentieri, deriva dal solo fatto che la legge regionale ligure l'avevano scritta veramente con i piedi.
Tutte le altre leggi regionali, compresa quella del Piemente, se scritte in modo appropriato, sono efficaci nel vietare la circolazione con mezzi a motore sui sentieri pedonali non autorizzati.
La parola chiave è "carrabile". Se una strada è "carrabile", per vietarne la circolazione ai mezzi a motore occorre seguire le prcedure previste dal CdS (segaletica conforme che riporti gli estremi della delibera dell'ente proprietario).
Ma se una strada non è "carrabile", e la legge regionale per vietare la cirolazione fuoristrada è scritta correttamente, nel rispetto delle sovraordinate competenze statali (come lo è la recente legge regionale della REER qui in Emilia Romagna), ne consegue che i percorsi "fuoristrada" su single track sono, in generale, vietati, tranne ove segnalati in modo appropriato come percorribili...
Qui in Emilia a tracciare i percorsi leciti ci ha pensato il CAI; che ha avuto la brillante idea, prima, di marcare di bianco-rosso quasi 6000 km di viabilità a fondo naturale... per poi vedersela riconosciuta come REER, e dunque aperta anche ai veicoli a motore, cioè l'esatto opposto di quello che loro avrebbero voluto!
Ma se si esce dai senteri con i segni bianco-rossi, e si vanno a percorrere quelli "da cinghiali" (giacchè qui in appennino non ci sono le mulattiere, ma le cinghialere, questi sono gli unici animali che qui tracciano sentieri!), allora si rischia anche qui. Infatti, fuori dalla REER, continuano a valere le PMPF (Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale) che vietano in generale l'uso dei mezzi a motore al di fuori della rete stradale CARRABILE, anche in assenza di specifici divieti. Viceversa, sulla rete stradale carrabile, debbono essere presenti i cartelli. A tutto ciò fa eccezione la REER, tracciata dal CAI per i loro scopi escursionistici, e di cui invece grazie all'opera di Enduroterapia e del CER ora tutti gli appassionati di escursionsmo su ruota (moto, bici, 4x4, quad, etc.) possono usufruire, anche se sono "single track".

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Messaggio da Misso » sab 31 gen, 2015 1:06 pm

... quasi quasi mi iscrivo al CAI... :notme: :yahoo: :clap: :king : =:-0 :rotfl!!:

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Messaggio da carlo » lun 02 feb, 2015 5:02 pm

angelofarina ha scritto:Ma viene detto dalla Legge Regionale....
Che sulle "strade carrabili" non ha competenza, ma sui sentieri pedonali si...
[...]
La parola chiave è "carrabile"
Il fatto e' che gli unici riferimenti a "carrabile" che riesco a trovare nel
Codice della Strada

http://www.normattiva.it/atto/caricaDet ... rentPage=1

e relativo regolamento di attuazione

http://www.altalex.com/index.php?idnot=34642

sono relativi ai passi carrabili. Non si parla, per quanto riesco a vedere, di
"strade carrabili". Anzi, la definizione di strada data nell'art. 2
("Definizione e classificazione delle strade") comma 1 del CdS e' quanto di meno
specifico si riesca ad immaginare:
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada"
l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e
degli animali
Nel successivo comma 3 si parla di "Itinerari ciclopedonali" (F-bis), e
nell'art.3, come gia' ricordato, di sentieri. A questo punto non vedo nessuna
base per affermare che il CdS non abbia competenza per strade non carrabili e
per i sentieri in particolare (purche' riportate nella cartografia ufficiale,
ovviamente), e che quindi le leggi regionali ne abbiano competenza esclusiva.
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Messaggio da angelofarina » mar 03 feb, 2015 11:09 pm

Le leggi regionali non hanno e non possono avere "compoetenza esclusiva" sui sentieri, in quanto gli stessi sono definiti dal Codice della Strada, che è normativa sovraordinata a qualunque legge regionale. E' per quello che le leggi regionali debbono essere "scritte bene", per avere valore, ed armonizzarsi correttamente con la normativa statale sovraordinata.
Cosa che non era vera nel caso della Liguria, come la Cassazione ha sancito, per cui il divieto generalizzato da essa previsto di circolazione a motore sui sentieri non è risultato avere valore.
Ma se le leggi regionali sono scritte bene (un esempio classico è quella provinciale del Trentino), allora si integrano perfettamente con la normativa sovraordinata, e sono valide nel regolare la circolazione sui sentieri.

Una altro caso interessante fu quello della provincia autonoma di Bolzano, che invece cercò di forzare la mano arroganodsi poteri che andavano aldilà di quanto concesso dalla lege nazionale a regioni o provincie autonome, sia in materia di relgolazione della cirolazione, sia,s oprattutto, in materia di sanzioni acessorie (fermo amministrativo, etc.).
E fu cosi' che venne emanata la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2004. Qui trovate il link per leggervela:

http://www.cortecostituzionale.it/actio ... numero=428

Se leggete con cura, troverete alcune conclusioni a cui giunge la Suprema Corte che sono illuminanti:

"3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione – non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.
In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma."


Più avanti poi si legge:

"9.1. – La ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l'art. 8, numeri 17 e 18, con l'art. 9, n. 1, e con l'art. 16 dello statuto, già citati; e con l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria delle Province (e, quindi, relativamente alle strade di interesse provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» possono essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
Le censure sono infondate.
Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto – secondo un principio generale – consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.
"


Pertanto la Provincia Autonoma (o le regioni) non hanno alcun potere sanzionatorio autonomo, e gli agenti accertatori delle infrazioni debbono applicare le sole sanzioni previste dal Codice della Strada.

In conclusione, tu gra tranquillo, con una moto in regola, e rispetta i regolari cartelli di divieto a norma del CdS (ma fregatene di altre segnateiche farlocche, che non hanno alcun valore).

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