Le leggi regionali non hanno e non possono avere "compoetenza esclusiva" sui sentieri, in quanto gli stessi sono definiti dal Codice della Strada, che è normativa sovraordinata a qualunque legge regionale. E' per quello che le leggi regionali debbono essere "scritte bene", per avere valore, ed armonizzarsi correttamente con la normativa statale sovraordinata.
Cosa che non era vera nel caso della Liguria, come la Cassazione ha sancito, per cui il divieto generalizzato da essa previsto di circolazione a motore sui sentieri non è risultato avere valore.
Ma se le leggi regionali sono scritte bene (un esempio classico è quella provinciale del Trentino), allora si integrano perfettamente con la normativa sovraordinata, e sono valide nel regolare la circolazione sui sentieri.
Una altro caso interessante fu quello della provincia autonoma di Bolzano, che invece cercò di forzare la mano arroganodsi poteri che andavano aldilà di quanto concesso dalla lege nazionale a regioni o provincie autonome, sia in materia di relgolazione della cirolazione, sia,s oprattutto, in materia di sanzioni acessorie (fermo amministrativo, etc.).
E fu cosi' che venne emanata la famosa sentenza della Corte Costituzionale n. 428/2004. Qui trovate il link per leggervela:
http://www.cortecostituzionale.it/actio ... numero=428
Se leggete con cura, troverete alcune conclusioni a cui giunge la Suprema Corte che sono illuminanti:
"3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
Orbene, la circolazione stradale – pur non essendo espressamente menzionata nell'art. 117 della Costituzione – non per questo può essere collocata nell'ambito residuale ascritto alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni ordinarie dal quarto comma del medesimo art. 117.
In relazione ai vari profili sotto i quali essa può venire in esame, considerazioni di carattere sistematico inducono a ritenere che la circolazione stradale sia riconducibile, sotto diversi aspetti, a competenze statali esclusive, ai sensi del citato art. 117, secondo comma."
Più avanti poi si legge:
"9.1. – La ricorrente ritiene che tali norme siano in contrasto con l'art. 8, numeri 17 e 18, con l'art. 9, n. 1, e con l'art. 16 dello statuto, già citati; e con l'art. 4 del decreto legislativo n. 266 del 1992, secondo cui, nelle materie di competenza propria delle Province (e, quindi, relativamente alle strade di interesse provinciale), i compiti di «vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative» possono essere affidati esclusivamente ad organi amministrativi provinciali.
Le censure sono infondate.
Le norme impugnate concernono poteri sanzionatori. Orbene, la competenza sulla disciplina delle sanzioni non spetta alla Provincia, in quanto – secondo un principio generale – consegue a quella, spettante allo Stato, sulla materia della circolazione stradale cui si riferiscono le infrazioni sanzionate.
"
Pertanto la Provincia Autonoma (o le regioni) non hanno alcun potere sanzionatorio autonomo, e gli agenti accertatori delle infrazioni debbono applicare le sole sanzioni previste dal Codice della Strada.
In conclusione, tu gra tranquillo, con una moto in regola, e rispetta i regolari cartelli di divieto a norma del CdS (ma fregatene di altre segnateiche farlocche, che non hanno alcun valore).