questo è quello che ho trovato nel codice della strada:
articolo 3) comma 1) Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
48) SENTIERO (O MULATTIERA O TRATTURO): strada a fondo naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali.
e ora, quello che ci interessa è l'articolo 5, cioè quello che regola la circolazione.
comma 1) Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai commissari del
governo e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle
norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui
all'art. 2.
comma 3) I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli
enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con
ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. Contro
i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso
ricorso gerarchico al Ministro della difesa.
gli enti proprietari sono i comuni, giusto?
vediamo ora l'articolo 6
comma 1)
Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della
circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare
può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di
utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in
particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di
veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni
ed eventuali deroghe.
L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a)
disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della
circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità
pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del
patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
b)
stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente
per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in
relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle
strade;
ed ecco le sanzioni, stesso articolo comma 13)
Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione
emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. Se la violazione è commessa
dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione
amministrativa è del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00. In
questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a
quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo
per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.
ma quindi, i 103€ da dove saltano fuori? un invenzione dei comuni? viste queste leggi, secondo me è possibile fare ricorso.
per chi volesse leggere tutto il codice
http://poliziadistato.it/pds/file/files ... rt_117.pdf