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Targhe fotocopiate: meno grave del previsto

Le difficolta' che incontra un fuoristradista non sono solo date da fango, gradoni o altre cose che puo' incrociare sul sentiero. Dai problemi di percorribilita' di sterrate e mulattiere alle interazioni con le assicurazioni, c'e' un intero mondo di ostacoli che tutti dobbiamo affrontare. In questo forum raccogliamo le nostre esperienze e cerchiamo di fornire utili indicazioni e consigli su come muoversi nella giungla legale e amministrativa, di far conoscere i nostri diritti e capire come farli valere.
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carlo
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Targhe fotocopiate: meno grave del previsto

Messaggio da carlo » lun 16 gen, 2012 12:16 pm

http://www.motociclismo.it/fotocopiare- ... moto-50783
Il Giudice di pace dell’Ufficio di Vicenza, Giorgio Dioli, ha annullato un verbale elevato a tre enduristi veneti sorpresi lungo il Brenta in sella a moto con le targhe fotocopiate, motivando la sentenza con il fatto che la fotocopia “non è da considerarsi prodotto abusivo e, in particolare, realizzato in violazione del monopolio statale”
Il resto al link.
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angelofarina
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Targhe fotocopiate: meno grave del previsto

Messaggio da angelofarina » lun 16 gen, 2012 11:01 pm

Grande!
Peccato che una sentenza di un giudice di pace non faccia "giurisprudenza" al livello di una sentenza della Cassazione a sezioni riunite (che, per certi versi vale piu di una legge, perche' non ulteriormente assoggettebile ad interpretazioni).
Pero' e' sicuramente un primo tassello. Bisognerebbe leggere le motivazioni...
Inoltre sarebbe interssante il fatto tecnico relativo a dimensioni e colori delle targhe fotocopiate che sono state considerate "lecite".
Esistono al proposito due scuole di pensiero: la prima dice che la targa "finta" deve essere chiaramente distinguibile da una targa vera (ed in questa logica un cartone con la scritta a pennarello sarebbe l'ideale, come pare suggerito anche dall'articolista). Quindi meglio averla piccola e bianco-e-nero, in modo che chiunque capisca che e' una copia, e non un tentativo di imitazione dell'originale.
Una seconda scuola di pensiero, invece, dice che la targa e' un "documento", e che come tale e' lecito farne una fotocopia (non ridotta, e con colori originali) e poi farsi autenticare la fotocopia in Comune (esibendo al funzionario comunale sia la targa originale che la sua copia, facendo apporre su quest'ultima il timbro di "copia conforme" e pagando il relativo bollo).

A tal proposito cito la mia esperienza: io avevo fatto la fotocopia autenticata non della targa, bensi' della carta di circolazione.
Mi han fermato, e la pattuglia, pur non potendomi elevare contravvenzione per "falsificazione" della carta di circolazione, in quanto la fotocopia autenticata dal Comune e' assolutamente lecita, tuttavia non mi lasciava andar via, perche', pur non avendo commesso infrazioni, la mancanza della carta di circolazione originale secondo loro mi impediva di circolare.
Ho dovuto telefonare a mia moglie, che fortunatamente era a casa: ha trovato la carta di circolazione originale, me l'ha portata, e con essa ho potuto andarmene, senza venire multato...

Tuttavia il problema con la targa e' un altro: non solo bisogna averla con se, ma la stessa deve risultare perfettamente leggibile e correttamente esposta. Ed una fotocopia, specie se plastificata, e magari ridotta, non ha certo le stesse caratteristiche di leggibilita' della targa "vera", realizzata con speciale vernice retroriflettente.
Quindi, anche se passasse la teoria per cui una fotocopia dell'originale non e' un "falso", si incorrerebbe comunque nella sanzione prevista dal comma 7 dell'articolo 102 del Codice della strada che prevede una multa di 52,00 euro.

Riporto qui integralmente l'art.102:

Codice: Seleziona tutto

Art.102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa. 
1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 78 a € 311.
7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 a € 155 (1).
Come potete vedere e' estremamente interessante la seconda parte del comma 6. Di fatto, se uno gira con un "sostituto" di targa realizzato in accordo a quanto prescritto al comma 3 (fondo bianco, caratteri di dimensione e forma uguali all'originale - quindi in sostanza fotocopia in B/N non ridotta), senza aver denunciato lo smarrimento della targa originale, e' soggetto "solo" alla sanzione amministrativa da €78 ad €311, che comunque e' molto meno grave di quanto accade se la targa e' "falsificata"...

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rokes
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Targhe fotocopiate: meno grave del previsto

Messaggio da rokes » mer 18 gen, 2012 8:42 pm

Grazie Angelo, per queste delucidazioni. Non potevi essere più chiaro! :D

Non so da quando c'è quest'aumento, ma visto i tempi che corrono, poteva essere peggio!...
Art. 102. Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.

6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

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