Interessante: vecchia ma ancora efficace
Inviato: dom 21 set, 2008 10:23 pm
INFORMAZIONE A TUTTI I FUORISTRADISTI
Il codice della strada all’art. 3 punto 48 “SENTIERO O MULATTIERA” o TRATTURO: Strada di fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”
La corte di Cassazione con la Sentenza n° 02479/02 HA ACCOLTO POSITIVAMENTE UN RICORSO intrapreso da alcuni legali della FMI, su una sanzione contestata al “Motoclub Sanremo” in Regione Liguria relativa alla circolazione “FUORISTRADA” su un sentiero.
Dice la Corte di Cassazione “LA NORMA NON FA RIFERIMENTOSOLO A STRADE COSTRUITE DALL’UOMO,………., MA ANCHE A STRADE A FONDO NATURALE, LE QUALI POSSONO ESSERSI COSTITUITE MEDIANTE IL CALPESTIO DI UOMINI O ANIMALI, E NON ESSERE STATE PREDISPOSTE PER LA FUNZIONE IN QUESTIONE, DALL’UOMO, SOSTIENE, SUL PIANO SISTEMATICO, QUESTA CONCLUSIONE IL RILIEVO DELL’ART. 3 DEL CODICE DELLA STRADA, CHE AL N° 48, PER PRECISARE COSA DEBBA INTENDERSI AI SUOI FINI PER “STRADA”, ELENCA ANCHE IL SENTIERO PER L’APPUNTO FORMATOSI PER IL PREDETTO CALPESTIO. ED E’ PACIFICO CHE LA LEGISLAZIONE SECONDARIA DI CUI SI TRATTA, CHE NON POTREBBE COMUNQUE PER TALE SUO CARATTERE SUPERARE LIMITI DI QUELLA STATALE, DEVE ESSERE INTERPRETATA ANZITUTTO IN COERENZA CON LA PRIMA”.
La sentenza, in estrema sintesi, afferma che le Regioni possono disciplinare la circolazione (fuoristrada) solo al di fuori delle strade pubbliche e private, mentre sulle stesse ( e quindi anche sui sentieri) la regolamentazione risulta di competenza dell’Ente Gestore (Comune, Provincia etc.etc.).
Significa perciò che LE LIMITAZIONI AL TRANSITO DEVONO ESSERE ADOTTATE SOLO DALL’ENTE GESTORE CON APPOSITA ORDINANZA E SEGNALATE ALL’INIZIO DEL TRACCIATO CON I CARTELLI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA ( recante indicazione dell’ordinanza stessa) e non possono essere adottate dalle Regioni con un divieto generalizzato.
Il codice della strada all’art. 3 punto 48 “SENTIERO O MULATTIERA” o TRATTURO: Strada di fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali”
La corte di Cassazione con la Sentenza n° 02479/02 HA ACCOLTO POSITIVAMENTE UN RICORSO intrapreso da alcuni legali della FMI, su una sanzione contestata al “Motoclub Sanremo” in Regione Liguria relativa alla circolazione “FUORISTRADA” su un sentiero.
Dice la Corte di Cassazione “LA NORMA NON FA RIFERIMENTOSOLO A STRADE COSTRUITE DALL’UOMO,………., MA ANCHE A STRADE A FONDO NATURALE, LE QUALI POSSONO ESSERSI COSTITUITE MEDIANTE IL CALPESTIO DI UOMINI O ANIMALI, E NON ESSERE STATE PREDISPOSTE PER LA FUNZIONE IN QUESTIONE, DALL’UOMO, SOSTIENE, SUL PIANO SISTEMATICO, QUESTA CONCLUSIONE IL RILIEVO DELL’ART. 3 DEL CODICE DELLA STRADA, CHE AL N° 48, PER PRECISARE COSA DEBBA INTENDERSI AI SUOI FINI PER “STRADA”, ELENCA ANCHE IL SENTIERO PER L’APPUNTO FORMATOSI PER IL PREDETTO CALPESTIO. ED E’ PACIFICO CHE LA LEGISLAZIONE SECONDARIA DI CUI SI TRATTA, CHE NON POTREBBE COMUNQUE PER TALE SUO CARATTERE SUPERARE LIMITI DI QUELLA STATALE, DEVE ESSERE INTERPRETATA ANZITUTTO IN COERENZA CON LA PRIMA”.
La sentenza, in estrema sintesi, afferma che le Regioni possono disciplinare la circolazione (fuoristrada) solo al di fuori delle strade pubbliche e private, mentre sulle stesse ( e quindi anche sui sentieri) la regolamentazione risulta di competenza dell’Ente Gestore (Comune, Provincia etc.etc.).
Significa perciò che LE LIMITAZIONI AL TRANSITO DEVONO ESSERE ADOTTATE SOLO DALL’ENTE GESTORE CON APPOSITA ORDINANZA E SEGNALATE ALL’INIZIO DEL TRACCIATO CON I CARTELLI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA ( recante indicazione dell’ordinanza stessa) e non possono essere adottate dalle Regioni con un divieto generalizzato.