Ci riprovano?
http://bologna.repubblica.it/hermes/inb ... 112291418/
[size=150]ATTENZIONE[/size]: oggi dalle 13:00 circa il forum sara' utilizzabile in sola lettura per operazioni di manutenzione. L'operazione dovrebbe durare alcuni minuti,
Emilia Romagna
- Tricker_bo
- Messaggi: 34
- Iscritto il: ven 16 ago, 2013 6:37 pm
- Località: Bologna
Emilia Romagna
-------------------------------------------
marco
marco
- max37
- Messaggi: 6633
- Iscritto il: mer 06 giu, 2007 8:23 pm
- Località: Dueville ( Vi ) Moto: Cagiva Navigator 1000 Beta Alp 200
Emilia Romagna
Meglio che non dico niente...
Max37
http://www.tecnicamotori.it/
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.
Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.
http://www.tecnicamotori.it/
La cosa più deliziosa non è non avere nulla da fare. E' avere qualcosa da fare e non farla.
Oggi non faccio niente perchè ieri non ho fatto niente ma non avevo finito.
- angelofarina
- Messaggi: 2544
- Iscritto il: mar 10 mar, 2009 1:58 am
- Località: Parma
- Contatta:
Emilia Romagna
Era ovvio che il CAI ci avrebbe riprovato, ma sinchè non cambia il sovraordinato quadro legislativo nazionale, la legge regionale non può essere modificata nel senso da loro auspicato...
Non escludo però che prima o poi anche il nostro parlamento intervenga in materia, con una modifica del Codice della Strada, oppure ampliando ulteriormente i poteri delle regioni.
Tuttavia anche il parlamento deve comunque soggiacere a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. N.428 ANNO 2004:
http://www.cortecostituzionale.it/actio ... numero=428
In essa in particolare la Suprema Corte afferma quanto segue:
Considerato in diritto
3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
In sostanza, sinchè non viene modificata la nostra Costituzione, facendo passare il concetto che la tutela dell'ambiente e della fauna VIENE PRIMA della libera circolazione dei cittadini, il libero transito sulla viabilità minore non può venire vietato in modo generalizzato da parte di regioni o comuni, ma solo dallo Stato, e solo nelle forme dovute (con Legge Costituzionale)...
Tenete conto che molte altre leggi regionali in materia sono in palese contrasto con la sentenza sopra citata, e che in caso di contravvenzione, se si fa ricorso con un bravo avvocato, non solo si ottiene l'annullamento della sanzione, ma si può ottenere addirittura la pronuncia della Corte Costituzionale, che porta all'abrogazione di tali leggi regionali infondate...
Non escludo però che prima o poi anche il nostro parlamento intervenga in materia, con una modifica del Codice della Strada, oppure ampliando ulteriormente i poteri delle regioni.
Tuttavia anche il parlamento deve comunque soggiacere a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. N.428 ANNO 2004:
http://www.cortecostituzionale.it/actio ... numero=428
In essa in particolare la Suprema Corte afferma quanto segue:
Considerato in diritto
3. – Il problema posto con le censure del primo gruppo deve essere risolto nel senso che – nell'assetto delle competenze legislative derivante dalla riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, attuata nel 2001 – la disciplina della circolazione stradale è rimasta attribuita alla competenza esclusiva dello Stato.
In ragione della capillare diffusione dei veicoli a motore, il fenomeno della mobilità di massa connota incisivamente sul piano economico, sociale e culturale l'attuale stadio di sviluppo della società; e comporta che la circolazione stradale esprima oggi una delle più rilevanti modalità di esercizio della libertà di movimento da un punto all'altro del territorio nazionale.
In evidente correlazione con la proclamazione di principio di cui all'art. 16 della Costituzione, l'art. 120 vieta alla Regione di «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni».
In sostanza, sinchè non viene modificata la nostra Costituzione, facendo passare il concetto che la tutela dell'ambiente e della fauna VIENE PRIMA della libera circolazione dei cittadini, il libero transito sulla viabilità minore non può venire vietato in modo generalizzato da parte di regioni o comuni, ma solo dallo Stato, e solo nelle forme dovute (con Legge Costituzionale)...
Tenete conto che molte altre leggi regionali in materia sono in palese contrasto con la sentenza sopra citata, e che in caso di contravvenzione, se si fa ricorso con un bravo avvocato, non solo si ottiene l'annullamento della sanzione, ma si può ottenere addirittura la pronuncia della Corte Costituzionale, che porta all'abrogazione di tali leggi regionali infondate...
Angelo Farina
http://www.angelofarina.it
http://www.angelofarina.it
-
- Messaggi: 95
- Iscritto il: sab 25 ott, 2014 11:44 am
Emilia Romagna
Quando leggo queste notizie mi coglie lo sconforto e penso che prima o poi bisognerà smettere di praticare la nostra tanto amata passione...